(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 78)
Art. 78.
Non e' richiesta licenza alle Sezioni di tiro a segno nazionale,
istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430,
convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi
occorrenti per le esercitazioni.