(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 78)
                              Art. 78. 
 
  Non e' richiesta licenza alle Sezioni di tiro  a  segno  nazionale,
istituite a norma del R. decreto-legge 16  dicembre  1935,  n.  2430,
convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le  armi
occorrenti per le esercitazioni.