(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 79)
Art. 79.
Per la concessione, a titolo di reciprocita', dei permessi gratuiti
di porto d'arme al personale diplomatico, degli Stati esteri, si
osservano le convenzioni e gli usi internazionali.