(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 79)
                              Art. 79. 
 
  Per la concessione, a titolo di reciprocita', dei permessi gratuiti
di porto d'arme al personale  diplomatico,  degli  Stati  esteri,  si
osservano le convenzioni e gli usi internazionali.