(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono  eseguiti
in via amministrativa, col procedimento di cui all'articolo  5  della
legge. 
 
  I provvedimenti contingibili  ed  urgenti  di  sicurezza  pubblica,
emanati dal Podesta' sulle materie di cui  all'art.  55  della  legge
comunale o provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col
procedimento di cui all'art. 55 stesso.