Art. 8. I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'articolo 5 della legge. I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Podesta' sulle materie di cui all'art. 55 della legge comunale o provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso.