(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 80)
                              Art. 80. 
 
  Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere,  che
non possono portarsi senza giustificato motivo a norma  dell'art.  42
della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in  lunghezza
i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli,
le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli,
i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio
indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento. 
 
  Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: 
 
  a) i coltelli acuminati o con apice tagliente,  la  cui  lama,  pur
eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i  centimetri
sei, purche' il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e,  in
spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in  piu'
per ogni lama affiancata; 
 
  b) i coltelli o le forbici non acuminati o con apice non tagliente,
la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi  i  dieci
centimetri di lunghezza.