(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 81)
                              Art. 81. 
 
  Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della  legge
tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire
da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere  impiegati
in macchine  o  congegni,  o  in  qualsiasi  altro  modo  disposti  o
adoperati.