(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 82)
                              Art. 82. 
 
  I  prodotti  esplosivi,  di  cui  al  precedente   articolo,   sono
classificati nelle seguenti categorie: 
 
  1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
 
  2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
 
  3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
 
  4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
 
  5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.