Art. 82. I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie: 1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; 2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.