(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 83)
                              Art. 83. 
 
  I prodotti esplodenti riconosciuti  e  classificati  dal  Ministero
dell'interno, agli effetti dell'art. 53 della  legge,  sono  indicati
nell'allegato A al presente regolamento. 
 
  L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei
depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche' le norme
per l'impianto dei cantieri  civili  di  scaricamento,  ripristino  o
caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra. 
 
  L'allegato C determina le norme per il  trasporto  degli  esplosivi
per le vie ordinarie e ferrate, per  mare,  pei  laghi,  nonche'  pei
fiumi e i canali navigabili. 
 
  L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche
elettriche  atmosferiche  degli  edifici  in  cui  si  lavorano,   si
manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive. 
 
  Il Ministero dell'interno,  sentito  il  parere  della  Commissione
consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha  facolta'  di
apportare variazioni od aggiunte agli alleati stessi.