Art. 83. I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, agli effetti dell'art. 53 della legge, sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino o caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra. L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi per le vie ordinarie e ferrate, per mare, pei laghi, nonche' pei fiumi e i canali navigabili. L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive. Il Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od aggiunte agli alleati stessi.