Art. 84. La Commissione di cui all'articolo precedente e' nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un Presidente e di undici membri. Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al sesto; due possono essere scelti fra gli estranei all'Amministrazione dello Stato; uno deve, rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno e' designato dal Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea. Uno dei delegati del Ministro per la guerra e' scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo. I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Un funzionario di P. S. addetto alla Direzione generale della P. S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.