(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 84)
                              Art. 84. 
 
  La Commissione di  cui  all'articolo  precedente  e'  nominata  dal
Ministero dell'interno, e si compone di un  Presidente  e  di  undici
membri. 
 
  Di questi, uno deve appartenere al  gruppo  A  dell'Amministrazione
dell'interno, di grado non inferiore al  sesto;  due  possono  essere
scelti fra gli estranei all'Amministrazione dello  Stato;  uno  deve,
rappresentare  la  Direzione  generale  dei  servizi  antincendi  del
Ministero dell'interno; sei sono  designati,  uno  per  ciascuno  dai
Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e  per
le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno e'  designato
dal Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea. 
 
  Uno dei delegati del Ministro per  la  guerra  e'  scelto  fra  gli
ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare  l'altro
fra gli ufficiali generali o superiori  di  artiglieria  o  genio  in
effettivo servizio o in congedo. 
 
  I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le  comunicazioni
sono designati fra il personale  tecnico  superiore,  rispettivamente
del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle  ferrovie
dello Stato. 
 
  Un funzionario di P. S. addetto alla Direzione  generale  della  P.
S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.