(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 85)
                              Art. 85. 
 
  Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in  carica  un
triennio, e possono essere sempre riconfermati. 
 
  In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne  esercita  le
funzioni uno dei membri della Commissione  delegato  dal  presidente;
ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno
le  veci  delegati  supplenti,  da  indicarsi  in   occasione   della
designazione degli effettivi.