Art. 85. Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della Commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.