Art. 86. La Commissione da' parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialita' delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumita' pubblica, e, in speciali modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.