(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 86)
                              Art. 86. 
 
  La Commissione da' parere sopra tutte le  questioni  sottoposte  al
suo  esame,  in  ordine  alla  natura,  alla  composizione  ed   alla
potenzialita' delle materie esplosive ed infiammabili ed alle  misure
da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumita' pubblica, e,
in speciali modo, su quanto concerne la fabbricazione,  il  deposito,
la vendita, il  trasporto  e  l'uso  delle  materie  infiammabili  ed
esplosive.