(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 87)
                              Art. 87. 
 
  Ai componenti della  Commissione  consultiva  che  sono  funzionari
dello Stato, non designati in dipendenza della carica o  dell'ufficio
che ricoprono, e' assegnata, per  ciascun  giorno  di  adunanza,  che
risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art.
63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. 
 
  Ai componenti che non appartengano al  personale  dipendente  dalle
Amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza  di  lire
trenta. 
 
  Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e  compiute
fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia  ai  funzionari  dello
Stato che ai membri estranei le  indennita'  a  norma  delle  vigenti
disposizioni. 
 
  Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese  dei  privati,
le diarie di cui  al  comma  precedente  sono  aumentate  di  quattro
decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.