(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 88)
                              Art. 88. 
 
  La Commissione,  con  norme  interne  da  approvarsi  dal  Ministro
dell'interno, disciplina l'esercizio delle sue attribuzioni e il  suo
funzionamento.