(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 89)
                              Art. 89. 
 
  La Commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge,
e' composta di un ufficiale del Regio esercito, o della Regia marina,
o della Regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili  del
fuoco; di un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza  o  del  Genio
civile, o delle Miniere, competente in materia di esplosivi,  nonche'
di un funzionario di P. S. 
 
  Nei casi in cui  le  determinazioni  della  Commissione  riflettono
depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o  cave,  l'ingegnere
che fa parte  della  Commissione  stessa  deve  essere  quello  delle
Miniere. 
 
  Per  il  rimborso  delle  indennita'  spettanti  ai  membri   della
Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87  del  presente
regolamento.