Art. 9. I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale. La relazione della notifica, redatta in doppio originale, e' datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione. La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.