(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  I  provvedimenti  dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza,   quando
riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna  di
copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza  pubblica
o del messo comunale. 
 
  La relazione della notifica, redatta in doppio originale, e' datata
e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi
non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione. 
 
  La notifica si ha  per  avvenuta  dal  giorno  in  cui  la  persona
interessata  o  chi  la  rappresenti  legalmente   rilasci   ricevuta
dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi
modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.