(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 91)
                              Art. 91. 
 
  Le domande per ottenere  la  licenza  per  la  fabbricazione  o  il
deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di  cantieri
di cui all'art. 83 del  presente  regolamento,  devono  contenere  le
generalita' complete e la firma  dei  richiedenti,  e  devono  essere
corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici
che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e
le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici  e  le
strade, i corsi d'acqua, gli abitati  e  le  case  isolate,  a  norma
dell'allegato B al presente regolamento. 
 
  Le domando di  licenza  per  la  fabbricazione  o  il  deposito  di
esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto  trasmesse,
col suo parere, al Ministro per l'interno,  con  tutti  i  prescritti
documenti e con la relazione della Commissione tecnica provinciale. 
 
  Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da
guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono  dal
Prefetto  trasmesse  alla  Direzione  d'artiglieria  competente   per
territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno  munite  del
proprio  parere.  Il  Ministero  dell'interno  provvede  sentita   la
Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.