(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 92)
Art. 92.
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di
prima e quarta categoria devono contenere le generalita' complete o
la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e
alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende
esercitare la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non e'
consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di
licenza di vendita.