(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 92)
                              Art. 92. 
 
  Le domande per ottenere la licenza per la vendita di  esplosivi  di
prima e quarta categoria devono contenere le generalita'  complete  o
la firma del richiedente e le indicazioni relative  all'ubicazione  e
alla  descrizione  sommaria   dell'ambiente   nel   quale   s'intende
esercitare la vendita. 
 
  La vendita degli esplosivi di seconda  e  terza  categoria  non  e'
consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di
licenza di vendita.