(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 93)
                              Art. 93. 
 
  Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e  ad
esportare   esplosivi   di   qualsiasi   categoria    si    applicano
rispettivamente le disposizioni degli articoli 38 e 39  del  presente
regolamento.