(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 93)
Art. 93.
Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad
esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano
rispettivamente le disposizioni degli articoli 38 e 39 del presente
regolamento.