(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 95)
                              Art. 95. 
 
  Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei  quali
sia richiesta la licenza del  Ministero  dell'interno  e  quella  del
Prefetto, a termini degli articoli 46 e 47 della legge, il  Prefetto,
prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne  riferisce  al
Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.