(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 96)
                              Art. 96. 
 
  Per materie o sostanze atte alla composizione  o  fabbricazione  di
prodotti  esplodenti,  per  la  fabbricazione,  vendita,  deposito  o
trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta  l'art.
47 della legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro
natura, non possono essere impiegate che  nella  fabbricazione  degli
esplosivi. 
 
  Per le  materie  o  sostanze  che  possono  servire  anche  ad  usi
industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati,
ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze
appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.