Art. 97. Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantita' non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonche' duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento. Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantita' superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge. Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto e' autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.