(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 97)
                              Art. 97. 
 
  Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza,
esplosivi della prima categoria in quantita' non superiore  a  cinque
chilogrammi di peso netto, od artifici in quantita' non  superiore  a
chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio,  ovvero
un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a
polvere, nonche' duecento cartucce cariche per pistola o  rivoltella,
ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. 
 
  Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati
in scatole metalliche  regolamentari,  appare  in  pacchi  di  carta,
secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento. 
 
  Per tenere in deposito o  per  trasportare  esplosivi  della  prima
categoria o cartucce cariche in quantita' superiore a quella indicata
occorre la licenza del Prefetto ai termini degli  articoli  50  e  51
della legge. 
 
  Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto e' autorizzato a
rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi  di
seconda e  terza  categoria  in  quantita'  non  superiore  a  cinque
chilogrammi per gli esplosivi della  seconda  categoria  e  a  numero
cinquanta detonanti.