(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 98)
                              Art. 98. 
 
  Per  la  fabbricazione,  deposito  e  vendita  delle  munizioni  di
sicurezza occorre la licenza del Prefetto. 
 
  La licenza non e'  necessaria  per  il  trasporto  delle  munizioni
stesse.