(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 99)
                              Art. 99. 
 
  E' in facolta' del  Ministro  per  l'interno  di  accordare,  sotto
l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il  parere  della
Commissione centrale consultiva di cui all'art. 84,  licenze  per  la
fabbricazione, il trasporto, la detenzione o  l'impiego  a  scopo  di
studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonche'
di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.