Art. 99. E' in facolta' del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonche' di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.