(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 155)
                              Art. 155. 
                       (Computo dei termini). 
 
  Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o
l'ora iniziali. 
 
  Per il computo dei  termini  a  mesi  o  ad  anni,  si  osserva  il
calendario comune. 
 
  I giorni festivi si computano nel termine. 
 
  Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza  e'  prorogata  di
diritto al primo giorno seguente non festivo. 
 
  La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini
per il compimento degli atti processuali  svolti  fuori  dell'udienza
che scadono nella giornata del sabato.(116)((125)) 
 
  Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di  ogni  altra
attivita' giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata  del
sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa. (116)((125)) 
 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore". 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art.  58,  comma  3)
che "Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155
del codice di procedura civile si  applicano  anche  ai  procedimenti
pendenti alla data del 1° marzo 2006.".