Art. 201.
(Consulente tecnico di parte).
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente,
assegna alle parti un termine entro il quale ((possono depositare la
dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico)). ((178))
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo
194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza
e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente
del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del
presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini
tecniche.
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente
decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".