(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 201)
                              Art. 201. 
                   (Consulente tecnico di parte). 
 
  Il giudice istruttore, con l'ordinanza di  nomina  del  consulente,
assegna alle parti un termine entro il quale ((possono depositare  la
dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico)). ((178)) 
 
  Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo
194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza
e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente
del giudice,  per  chiarire  e  svolgere,  con  l'autorizzazione  del
presidente,  le  sue  osservazioni  sui  risultati   delle   indagini
tecniche. 
 
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AGGIORNAMENTO (178) 
  Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7,  comma
1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni  del  presente
decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".