(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 221)
                              Art. 221. 
          (Modo di proposizione e contenuto della querela). 
 
  La querela di falso puo' proporsi tanto in via principale quanto in
corso di causa in qualunque stato e grado  di  giudizio,  finche'  la
verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato. 
 
  La querela deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione  degli
elementi e  delle  prove  della  falsita',  e  deve  essere  proposta
personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con
atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza. 
 
  E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.