Art. 221. (Modo di proposizione e contenuto della querela). La querela di falso puo' proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finche' la verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita', e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza. E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.