Art. 26-bis.
(Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).
Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni indicate
dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di
crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali,
((il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede)). ((166))
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata
di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
(144)
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (166)
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma
37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo
si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge".