(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 26 bis)
                            Art. 26-bis. 
       (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). 
 
  Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni  indicate
dall'articolo 413, quinto  comma,  per  l'espropriazione  forzata  di
crediti e' competente, salvo quanto disposto  dalle  leggi  speciali,
((il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio  dell'Avvocatura  dello
Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza,  il  domicilio,
la dimora o la sede)). ((166)) 
 
  Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione  forzata
di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il  debitore  ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 
                                                                (144) 
 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (166) 
  La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del  presente  articolo
si   applicano   ai   procedimenti   instaurati   a   decorrere   dal
centottantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge".