(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 342)
                              Art. 342. 
                        (Forma dell'appello). 
 
  L'appello  si  propone  con  citazione  contenente  le  indicazioni
prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato,  e  per
ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilita', in modo
chiaro, sintetico e specifico: 
    1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 
    2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta  dal
giudice di primo grado; 
    3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai  fini
della decisione impugnata. 
 
  Tra il giorno della citazione  e  quello  della  prima  udienza  di
trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di  novanta
giorni se il luogo della  notificazione  si  trova  in  Italia  e  di
centocinquanta giorni se si trova all'estero. 
                                                        (171) ((173)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la
presente modifica si applica ai giudizi  di  appello  introdotti  con
ricorso depositato o con citazione di  cui  sia  stata  richiesta  la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto medesimo. 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme  di  cui
ai capi I e II del  titolo  III  del  libro  secondo  del  codice  di
procedura civile, come modificate dal presente decreto, si  applicano
alle   impugnazioni   proposte   avverso   le   sentenze   depositate
successivamente al 30 giugno 2023". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto: 
  - (con l'art. 35,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto, salvo che non sia diversamente  disposto,  hanno  effetto  a
decorrere dal  28  febbraio  2023  e  si  applicano  ai  procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni  anteriormente
vigenti"; 
  - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo
III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis,  437
e 438 del codice di procedura civile, come  modificati  dal  presente
decreto, si applicano alle impugnazioni proposte  successivamente  al
28 febbraio 2023".