(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.58)
                           Art. 473-bis.58 
 
      (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). 
 
  Ai procedimenti  in  materia  di  amministrazione  di  sostegno  si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  della  presente
sezione. 
 
  Contro i  decreti  del  giudice  tutelare  e'  ammesso  reclamo  al
tribunale ai sensi dell'articolo 739. 
 
  Contro il decreto  del  tribunale  in  composizione  collegiale  e'
ammesso ricorso per cassazione. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".