Art. 492-bis.
(Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare).
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del
precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in
cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede,
procede alla ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio
elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non puo'
essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo
482.
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso
il termine di cui all'articolo 482, se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del
creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma,
il termine di cui all'articolo 481, primo comma, e' sospeso fino alla
comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le
ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del
presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione
del processo verbale di cui al quarto comma.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai
dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale
giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati
contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei
rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per
l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con
istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative
risultanze e ne da' comunicazione al creditore istante. L'ufficiale
giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del
precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al secondo comma, il precetto e' consegnato o trasmesso
all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in
luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al primo periodo, copia autentica del verbale e' rilasciata al
creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena
d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza
per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata
mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima
al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o
cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma
dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovra'
anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del
titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o servizio elettronico di recapito certificato
qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha
eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti
dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al
quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la
nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei
termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia
del pignoramento, il creditore deposita con le modalita' e nei
termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma,
557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del
tribunale, quando e' prevista, nonche' la comunicazione del verbale
di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale
giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente
del tribunale di rigetto dell'istanza.
(171) ((173))
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".