(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 494)
                              Art. 494. 
      (( (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). )) 
 
  ((Il debitore puo' evitare  il  pignoramento  versando  nelle  mani
dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si  procede  e  l'importo
delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. 
 
  All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere  la  somma
versata. 
 
  Puo' altresi' evitare il pignoramento di  cose,  depositando  nelle
mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse,  come  oggetto  di
pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo  del  credito  o
dei crediti per cui si  procede  e  delle  spese,  aumentato  di  due
decimi)).