(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 496)
                              Art. 496. 
                    (Riduzione del pignoramento). 
 
  Su istanza del debitore o anche d'ufficio,  quando  il  valore  dei
beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti  di
cui  all'articolo  precedente,  il  giudice,  sentiti  il   creditore
pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione  del
pignoramento.