(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 543)
                              Art. 543. 
                      (Forma del pignoramento). 
 
  Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di  cose  del
debitore che sono in possesso  di  terzi,  si  esegue  mediante  atto
notificato al terzo e al  debitore  a  norma  degli  articoli  137  e
seguenti. (144) 
 
  L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione  al  debitore  di  cui
all'articolo 492: 
  1) l'indicazione del credito per il quale si  procede,  del  titolo
esecutivo e del precetto; 
  2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme  dovute
e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 
  3) la dichiarazione di residenza  o  l'elezione  di  domicilio  nel
comune in cui ha sede il  giudice  competente  nonche'  l'indicazione
dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   del   creditore
procedente;(88)(90) (155) (160) 
  4) la  citazione  del  debitore  a  comparire  davanti  al  giudice
competente, con l'invito al terzo a comunicare  la  dichiarazione  di
cui all'articolo 547 al creditore procedente  entro  dieci  giorni  a
mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta  elettronica  certificata;
con l'avvertimento al terzo che  in  caso  di  mancata  comunicazione
della  dichiarazione,  la  stessa  dovra'  essere  resa   dal   terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare
o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare  o
nei termini indicati dal creditore, si considereranno non  contestati
ai fini del procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione  fondata  sul
provvedimento di assegnazione. (144) 
 
  Nell'indicare l'udienza  di  comparizione  si  deve  rispettare  il
termine previsto nell'articolo 501. 
 
  Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale  giudiziario  consegna
senza ritardo al creditore l'originale  dell'atto  di  citazione.  Il
creditore deve depositare nella cancelleria  del  giudice  competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,  con  copie  conformi
dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e  del  precetto,  entro
trenta giorni  dalla  consegna.  La  conformita'  di  tali  copie  e'
attestata dall'avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del  presente
articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma  il  fascicolo
dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando  la  nota  di
iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui  al  secondo  periodo
sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla  consegna  al
creditore. (144) (155) (160) 
 
  ((Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata
nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al  terzo  l'avviso
di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del  numero  di  ruolo
della  procedura  e  deposita  l'avviso  notificato   nel   fascicolo
dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso  o  il  suo  mancato
deposito nel fascicolo dell'esecuzione  determina  l'inefficacia  del
pignoramento.)) ((166)) 
 
  ((Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi,
l'inefficacia si produce solo nei confronti  dei  terzi  rispetto  ai
quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso,  ove  la
notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli
obblighi del debitore e del  terzo  cessano  alla  data  dell'udienza
indicata nell'atto di pignoramento)). ((166)) 
 
  Quando  procede  a   norma   dell'articolo   492-bis,   l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo
esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni  di  cui  al
quarto  comma.  Decorso  il  termine  di  cui  all'articolo  501,  il
creditore pignorante e ognuno dei  creditori  intervenuti  muniti  di
titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la  vendita  delle
cose mobili o l'assegnazione dei  crediti.  Sull'istanza  di  cui  al
periodo precedente il giudice fissa  l'udienza  per  l'audizione  del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto  con  cui  viene  fissata  l'udienza  di  cui  al  periodo
precedente e' notificato a  cura  del  creditore  procedente  e  deve
contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del
secondo comma. (144) 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014,  n.  132  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art.  18,  comma
3) che la modifica di cui al quarto comma del  presente  articolo  si
applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del decreto-legge medesimo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che  le  modifiche
di cui ai commi primo, secondo,  numero  4)  e  quinto  del  presente
articolo si  applicano  ai  procedimenti  iniziati  a  decorrere  dal
trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del D.L. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (155) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
5) che "A decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti  civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1,  lettera  c),  numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e),  la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31  ottobre
2025". 
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AGGIORNAMENTO (160) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n.  116,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2019, n. 162,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art.  32,  comma  3)  che  le
modifiche di cui ai commi 2, numero 3)  e  4  del  presente  articolo
entrano in vigore il 31 ottobre 2025. 
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AGGIORNAMENTO (166) 
  La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del  presente  articolo
si   applicano   ai   procedimenti   instaurati   a   decorrere   dal
centottantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge".