Art. 543.
(Forma del pignoramento).
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del
debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto
notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e
seguenti. (144)
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui
all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo
esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute
e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice competente nonche' l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore
procedente;(88)(90) (155) (160) (179) (183) ((178))
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice
competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di
cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a
mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione
della dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare
o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o
nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati
ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione. (144)
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il
termine previsto nell'articolo 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. ((Il
creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente
per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione,
del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla
consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.)) La conformita' di
tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell'esecuzione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE
2024, N. 164)). (144) (155) (160) (179) (183) ((178))
Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata
nell'atto di pignoramento, notifica ((...)) al terzo l'avviso di
avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della
procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo
dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato
deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del
pignoramento. ((Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di
piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi
rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni
caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia
effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza
indicata nell'atto di pignoramento.)). (166) (183) ((178)).
((Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del
termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica
immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del
terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.)) (183)
((178))
Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo
esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al
quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle
cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al
periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo
precedente e' notificato a cura del creditore procedente e deve
contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del
secondo comma. (144)
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 18, comma
3) che la modifica di cui al quarto comma del presente articolo si
applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge medesimo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che le modifiche
di cui ai commi primo, secondo, numero 4) e quinto del presente
articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (155)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma
5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di
processo civile telematico per i procedimenti di competenza del
tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre
2025".
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AGGIORNAMENTO (160)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28
febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le
modifiche di cui ai commi 2, numero 3) e 4 del presente articolo
entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
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AGGIORNAMENTO (179)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto
2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025,
n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui
ai commi 2, numero 3) e 4 del presente articolo entrano in vigore il
31 ottobre 2026.
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AGGIORNAMENTO (183)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 12
giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le
disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027".
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AGGIORNAMENTO (166)
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma
37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo
si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto con l'art. 3, comma
7, lettera n)) che "1) al secondo comma, numero 3), le parole «o
l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale
competente» sono soppresse".
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le
disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".