(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 546)
                              Art. 546. 
                        (Obblighi del terzo). 
 
  ((Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo
543, il terzo e' soggetto  agli  obblighi  che  la  legge  impone  al
custode relativamente alle cose e  alle  somme  da  lui  dovute,  nei
limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro
per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da
1.100,01 euro fino a 3.200,00  euro  e  della  meta'  per  i  crediti
superiori a 3.200,00 euro.)) Nel caso di accredito su conto  bancario
o postale intestato al debitore  di  somme  a  titolo  di  stipendio,
salario, altre  indennita'  relative  al  rapporto  di  lavoro  o  di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,  nonche'  a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di
assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non  operano,
quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un
importo pari al triplo dell'assegno sociale;  quando  l'accredito  ha
luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi  del
terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle
speciali disposizioni di legge. (113a) (115) (116) (148) 
 
  Nel caso di pignoramento eseguito presso piu'  terzi,  il  debitore
puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli  pignoramenti  a
norma dell'articolo 496 ovvero la  dichiarazione  di  inefficacia  di
taluno di essi;  il  giudice  dell'esecuzione,  convocate  le  parti,
provvede con ordinanza non oltre venti  giorni  dall'istanza.  (113a)
(115) (116) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater)  che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che  "
Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma  1,  lettere  d),
l), m), n), si  applicano  esclusivamente  alle  procedure  esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto".