Art. 546.
(Obblighi del terzo).
((Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo
543, il terzo e' soggetto agli obblighi che la legge impone al
custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei
limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro
per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da
1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta' per i crediti
superiori a 3.200,00 euro.)) Nel caso di accredito su conto bancario
o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio,
salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di
assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano,
quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un
importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha
luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del
terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle
speciali disposizioni di legge. (113a) (115) (116) (148)
Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore
puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a
norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di
taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti,
provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza. (113a)
(115) (116)
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che "
Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d),
l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".