(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 553)
                              Art. 553. 
                (Assegnazione e vendita di crediti). 
 
  Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili
immediatamente o in  termine  non  maggiore  di  novanta  giorni,  il
giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo  esazione,  ai
creditori concorrenti.((La notifica dell'ordinanza di assegnazione e'
accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica  al
terzo  i  dati  necessari  per  provvedere  al   pagamento   previsti
dall'articolo 169-septies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo,  dalla
notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di  cui
al secondo periodo.))(88)(90) 
 
  Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore,  o
si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i  creditori
non ne chiedono d'accordo  l'assegnazione,  si  applicano  le  regole
richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. 
 
  Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati
ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di  cento  lire  di
capitale per cinque lire di rendita. 
 
  ((I crediti assegnati cessano di produrre interessi  nei  confronti
del debitore e del  terzo  se  l'ordinanza  di  assegnazione  non  e'
notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o  dalla
sua comunicazione, unitamente alla  dichiarazione  di  cui  al  primo
comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono  a  decorrere  dalla
data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione. 
 
  L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine  previsto
dall'articolo 551-bis, primo comma,  diventa  inefficace  se  non  e'
notificata al terzo entro i sei mesi  successivi  alla  scadenza  del
medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma. 
 
  Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo  periodo,  l'ordinanza
di assegnazione e' comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati  i
cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici
elenchi o che hanno  eletto  domicilio  digitale  speciale  ai  sensi
dell'articolo    3-bis,     comma     4-quinquies,     del     codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.)) ((177)) 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (177) 
  Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, ha disposto (con l'art. 25,  comma  3)
che L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal
comma 1, lettera  b),  si  applica  anche  alle  procedure  esecutive
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Il
pignoramento di crediti presso terzi pendente  da  almeno  otto  anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto  perde  efficacia
se il creditore procedente o il creditore intervenuto  non  procedono
alla notifica della dichiarazione di interesse  al  mantenimento  del
vincolo pignoratizio  entro  il  termine  di  due  anni  a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Ha inoltre disposto (con
l'art.  25,  comma  4)  che  I  crediti  gia'  assegnati   ai   sensi
dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata
in vigore del presente  decreto  cessano  di  produrre  interessi  se
l'ordinanza di  assegnazione,  che  non  sia  stata  antecedentemente
notificata, non e' notificata al terzo  entro  novanta  giorni  dalla
data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo  553,
primo comma, secondo periodo, introdotto dal  presente  decreto.  Gli
interessi  riprendono  a  decorrere   dalla   data   della   notifica
dell'ordinanza e della dichiarazione.