(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 91)
                              Art. 91. 
                       (Condanna alle spese). 
 
  Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti  a  lui,
condanna la parte  soccombente  al  rimborso  delle  spese  a  favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari  di
difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore  all'eventuale
proposta conciliativa, condanna  la  parte  che  ha  rifiutato  senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo
maturate dopo la formulazione della proposta, salvo  quanto  disposto
dal secondo comma dell'articolo 92. 
 
  Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota  in
margine alla stessa; quelle della notificazione della  sentenza,  del
titolo  esecutivo  e  del  precetto  sono  liquidate   dall'ufficiale
giudiziario  con  nota  in  margine  all'originale   e   alla   copia
notificata. 
 
  I reclami contro le liquidazioni di cui al  comma  precedente  sono
decisi con le forme previste  negli  articoli  287  e  288  dal  capo
dell'ufficio  a  cui  appartiene   il   cancelliere   o   l'ufficiale
giudiziario. 
 
  ((Nelle cause previste dall'articolo 82,  primo  comma,  le  spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono  superare  il
valore della domanda.))