(Codice penale militare di pace - art. 137)
                              Art. 137. 
 
                    (Manifestazioni di codardia). 
 
  Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o  altra
circostanza di grave pericolo, compie atti che  possono  incutere  lo
spavento o provocare il disordine, e' punito, se  lo  spavento  o  il
disordine si produce e il fatto e' tale da compromettere la sicurezza
di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque
anni. 
 
  La condanna importa la rimozione.