Art. 105. 
 
  Gli autori e i produttori delle opere e dei  prodotti  protetti  ai
sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare  presso
il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o
del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. 
 
  Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica  di  cui
non sia stata stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o
un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per  pianoforte
solo. 
 
  Per le fotografie e'  escluso  l'obbligo  del  deposito,  salvo  il
disposto del secondo comma dell'art. 92.