Art. 106. 
 
  L'omissione del deposito non pregiudica  l'acquisto  e  l'esercizio
del  diritto  di  autore  sulle  opere  protette  a   termini   delle
disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni  delle
convenzioni  internazionali,   salva,   per   le   opere   straniere,
l'applicazione dell'art. 188 di questa legge. 
 
  L'omissione del deposito  impedisce  l'acquisto  o  l'esercizio  di
diritti sulle opere contemplate nel titolo  II  di  questa  legge,  a
termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo. 
 
  Il Ministro per la cultura popolare puo' far procedere al sequestro
di un esemplare o di  una  copia  dell'opera  di  cui  fu  omesso  il
deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.