Art. 109. La cessione di uno o piu' esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facolta' di riprodurre l'opera stessa, sempreche' tale facolta' spetti al cedente.