Art. 126. L'editore e' obbligato: 1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se cio' e' previsto nel contratto, in conformita' dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.