Art. 129. 
 
  L'autore puo' introdurre  nell'opera  tutte  le  modificazioni  che
crede, purche' non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a
che  l'opera  non  sia  stata  pubblicata  per  la  stampa,  salvo  a
sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione. 
 
  L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove  edizioni.
L'editore deve interpellarlo in proposito  prima  di  procedere  alle
nuove edizioni. In difetto di accordo tra le  parti  il  termine  per
eseguire le modificazioni e' fissato dall'autorita' giudiziaria. 
 
  Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di  una
nuova edizione e l'autore  rifiuti  di  aggiornarla,  l'editore  puo'
farla aggiornare da altri,  avendo  cura,  nella  nuova  edizione  di
segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.