Art. 130. 
 
  Il   compenso   spettante   all'autore   e'   costituito   da   una
partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base  ad  una
percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia
il compenso puo' essere rappresentato da una somma a stralcio per  le
edizioni di: 
  dizionari,   enciclopedie,   antologie,   ed   altre    opere    in
collaborazione; 
  traduzioni, articoli di giornali o di riviste; 
  discorsi o conferenze; 
  opere scientifiche; 
  lavori di cartografia; 
  opere musicali o drammatico-musicali; 
  opere delle arti figurative. 
 
  Nei contratti a partecipazione l'editore  e'  obbligato  a  rendere
conto annualmente delle copie vendute.