Art. 138. 
 
  Il concessionario e' obbligato: 
  1) a rappresentare  l'opera  senza  apportarvi  aggiunte,  tagli  o
variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico,
nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e  del
nome dell'eventuale traduttore o riduttore; 
  2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore; 
  3) a non  mutare,  senza  gravi  motivi,  i  principali  interpreti
dell'opera e  i  direttori  dell'orchestra  e  dei  cori,  se  furono
designati d'accordo con l'autore.