Art. 140. 
 
  Se  il  cessionario  del  diritto  di  rappresentazione   trascura,
nonostante la richiesta dell'autore, di  ulteriormente  rappresentare
l'opera dopo  una  prima  rappresentazione,  od  un  primo  ciclo  di
rappresentazioni, l'autore della  parte  musicale  o  letteraria  che
dimostri  la  colpa  del  cessionario,  ha  diritto  di  chiedere  la
risoluzione del contratto, con le  conseguenze  stabilite  nel  terzo
comma dell'art. 128.