Art. 148. 
 
  Agli effetti della protezione prevista nei precedenti  articoli  si
considerano opere originali anche quelle  replicate  dall'autore,  ma
non  le  riproduzioni  comunque  eseguite.  Per  quanto  riguarda  in
particolare  le  stampe,  si  considerano  originali  quelle   tratte
dall'incisione originaria e firmate dall'autore.