Art. 149. 
 
  Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche: 
  a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai
sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1934-XII,  n.  454,  convertito
nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607; 
  b) le vendite giudiziarie; 
  c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti; 
  d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al  pubblico  per
l'incanto, ma sottratte  alla  gara  mediante  preventiva  trattativa
privata; 
  e)  le  vendite  effettuate  in  occasione  di  mostre   personali,
organizzate od eseguite da terzi.