Art. 150. 
 
  I diritti previsti dagli articoli 144,  145,  146  e  147  spettano
all'autore, e,  dopo  la  sua  morte,  in  mancanza  di  disposizioni
testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi,  limitatamente  ai
primi tre gradi, secondo le norme del Codice civile; in  difetto  dei
successori  sopra  indicati,  essi  sono  devoluti  alla   Cassa   di
previdenza e di assistenza del  Sindacato  nazionale  fascista  delle
belle arti. 
 
  Tali  diritti  durano  per  tutta  la  vita   dell'autore   e   per
cinquant'anni dopo la sua morte e  non  possono  formare  oggetto  di
alienazione o di preventiva rinuncia.