Art. 159. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non puo' avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato puo' chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne puo' ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo. Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.