Art. 162. I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del pretore o del giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale. Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi. Con lo stesso decreto puo' essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione. Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'autorita' giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio per sommarie informazioni la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contradditorio della parte istante. Il decreto e' notificato, prima dell'esecuzione o contemporaneamente all'esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione e' fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti, nominati nel decreto suddetto. Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all'esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal Codice di procedura civile.